LA “VERA” GIUSTIZIA DEVE ESSERE
SEMPRE UN FATTO DI
UGUAGLIANZA E NON DI
“SOGGETTIVA” INTERPRETAZIONE
Non si deve giudicare un reo né ideologicamente
e né politicamente
di Ernesto Bodini

In fatto di Giustizia in Italia (e non
solo) ci sarebbe da disquisire ad oltranza, da sempre, tra deduzioni e giudizi
più o meno razionali… Sembrerà banale ma anzitutto vorrei far notare che una
delle prime “inosservanze” riguarda la dicitura apposta in ogni aula di
tribunale: “La legge è uguale per tutti”, con l’osservazione, però, che
nella maggior parte delle quali la “E’”
risulta essere apostrofata e quindi congiunzione, e non verbo (“È”) accentata come dovrebbe essere
(nell’immagine a lato un esempio “improprio”). Da parte di molti si direbbe
essere una sorta di lana caprina, ovvero una pignoleria che non avrebbe ragione
d’essere ma in realtà, a mio parere, è importante anzitutto rispettare
l’ortografia proprio perché in queste Aule ospitanti giudizi e sentenze anche
le pronunce, le virgole e gli accenti (paradossalmente) possono fare la
differenza; inoltre anche le esposizioni verbali se poco appropriate dal punto
di vista lessicale, od espresse in forme arcaiche e latinizzanti, talvolta
risultano poco comprensibili ai convenuti: imputati, testi, consulenti, etc. Ma
perché affrontare questo aspetto apparentemente così “impopolare”, quando ben
più importanti sono tutti i presupposti per giungere a stabilire la verità dei
fatti oggetto di giudizio, per poi determinare responsabilità e quindi le
inevitabili sentenze? È presto detto. Tra le mie letture, quasi quotidiane, mi
ritrovo anche pubblicazioni di carattere giuridico, non per atteggiarmi a
“saputello”, ma per essere cosciente e responsabile di quel minimo sapere, a
scopo preventivo oltre che culturale, di come viene esercitata la Giustizia nel
nostro Paese, anche in virtù dell’atavico concetto: «La legge non ammette ignoranza»,
ovvero non conoscere i concetti giuridici che regolano il vivere quotidiano non
giustifica le nostre eventuali responsabilità. Tra le pubblicazioni in
questione ve ne sono tre che hanno “aperto i miei orizzonti”, e che ho recensito: La
degenerazione del processo penale in Italia (SugarCo S Edizioni, 1988; Il
nuovo Codice di Procedura Penale: una riforma tradita (Ed. Spirali
& Vel, 1989; La chiamata di correo in Giurisprudenza (Giuffré Editore,
1991); tutte dell’unico autore Agostino Viviani (1911-2009), famoso penalista
senese ma del Foro di Milano (già membro laico del CSM), che merita essere
ricordato per l’acutezza e la trasparenza espositiva in sede di conferenze e di
stesura letteraria. Proprio per queste ragioni credo sia utile rievocare alcuni
passi delle mie recensioni ai volumi su citati. Le prime due pubblicazioni, che
sono state presentate a Torino nel 1989 a ridosso dell’entrata in vigore del
nuovo Codice di Procedura Penale (CPP), avevano (ed hanno, giacché il cartaceo
pubblicato ancora esiste) il sapore di una vera e propria denuncia della
disfunzione del nostro sistema giudiziario, supportato da una lunga esperienza
e da un paziente lavoro di indagini e ricerche tra gli Atti penali nei vari
tribunali d’Italia: una sorta di “scarnificazione” del processo, tant’è che del
secondo libro non lascia dubbi sul giudizio dello scrittore avvocato sul sistema
penale italiano. L’ultimo saggio è un’opera tecnica, che getta una luce nuova
su molti e famosi processi sino alla fine degli anni ’80. L’autore ha inteso
esaminare la figura di correo attraverso diverse impostazioni rammentando, ad
esempio, che su questo aspetto molto esplicito è l’art. 348 (3° comma) del
Codice Rocco (1930): «Nessuno può essere
sentito come testimone, che sia imputato o condannato per lo stesso delitto o
per un reato connesso; anche se è stato prosciolto con formula piena». E, a
questo proposito, Viviani ricordò quanto disse in quell’occasione il delegato
del Ministro alla Commissione che era incaricata di preparare il nuovo Codice:
«La prova testimoniale trova la sua
giustificazione nella presunzione che colui che non abbia interesse personale
nel fatto, è indotto a dire la verità»; mentre vi è sempre il timore
legittimo che nell’imputato od anche nel condannato permanga un sentimento di
solidarietà con gli imputati dello stesso reato o del reato connesso per il
quale furono prosciolti o condannati, timore che scuote la presunzione della
loro attendibilità. E che dire del cosiddetto “pentito”? Figura non certo
retorica che, in sede di una conferenza tenuta a Torino nell’ottobre 1990,
l’avv. Viviani definì essere uno “sconosciuto”, personaggio (a volte chiave nel
processo) appartenente ad una categoria non priva di fratture e debolezze al
suo interno, tant’è che a Lucca corre un vecchio detto: «Se i pentimenti fossero camicie, uno avrebbe un bel guardaroba». «Tra questi individui – spiegò senza
mezzi termini – non c’è quasi mai
chiarezza per stabilire la sincerità del pentimento; una condizione, questa,
che non di rado trascende in veri e propri atti d’accusa e di delazione per
salvarsi o trarne qualunque tipo di vantaggio».

Un problema che a volte “condiziona” non
poco il sereno corso della giustizia che, se si specchia nel nuovo CPP, vede
sempre più allontanarsi la possibilità di adeguarsi alle convenzioni
internazionali e allo sviluppo della cultura giuridica. Nel contempo mi sovviene
il programma televisivo “Sono innocente - Vite segnate dall'ingiustizia", mandato in onda da
RAI 3 ogni sabato dal 7 gennaio 2017 per dieci puntate; circa due ore per
raccontare gli errori giudiziari e le traversie delle persone che sono state
coinvolte (dall’arresto alla detenzione) dal quel Sistema Giudiziario che
presenta non poche lacune in fatto di obiettività e rispetto umano. Ancora più esaustiva la recente pubblicazione "Innocenti. Il libro bianco dell'ingiusta detenzione" (ed. Giappichelli, 2025) dei giornalisti B. Lattanzi e V. Maimone; realtà
che in quest’ultimo ventennio nelle nostre patrie galere risultavano presenti
migliaia di detenuti innocenti. Cifre immani che, richiamando anche i
circa 4 milioni di detenuti innocenti nel primo mezzo secolo della Repubblica,
ci inducono ad affermare che, se diamo per scontato che ogni riforma (dettata
dalla politica) sia stata in precedenza un’opinione personale, alquanto
significativa (ed ancora attuale) risulta lungimirante l’affermazione di Piero Calamandrei
(1889-1956), uno dei padri della Costituente: «Quando per la porta della Magistratura entra la politica, la giustizia
esce dalla finestra». E si tenga presente un fatto altrettanto sconcertante: a tutt'oggi, quando un giudice sbaglia una sentenza mandando in galera un innocente, molto di rado paga di persona!. Quindi, se è vero (come si vuol sostenere) che la
legge è uguale per tutti, è altrettanto vero che in alcuni casi è “uguale per chi se la può permettere” (il
riferimento è anche al patrocinio non gratuito... concesso a pochi). Ed è così
che il costante impoverimento degli “effetti giustizia”, ancora una volta sta a
sottolineare come il legislatore, quando promulga una nuova disposizione di
legge, fa come quell’elefante che, calpestata una quaglia, cercò di
rimediare sedendosi sulle uova dell’uccello per tenerle calde!
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