Accertamento invalidità civile

 

COSA È BENE SAPERE SULLE PROCEDURE

PER L’ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITÀ 

Le parti interessate sono il paziente, il proprio medico

di famiglia e l’Inps di zona quale ente erogatore

di Ernesto Bodini

Da tempo è più che “fisiologico” che con l’aumento dell’età (ma anche prima) si possono contrarre una o più patologie, spesso croniche e invalidanti e, in questi casi, vi è la necessità che vengano attestate dagli Enti sanitari preposti, fra questi la Commissione di Invalidità Civile dell’Inps. È una procedura di diritto e d’obbligo allo stesso tempo, sia per l’accertamento della condizione fisica e/o psichica e sia per il riconoscimento dell’eventuale stato invalidante (temporaneo o irreversibile) con relativa percentuale di invalidità e “sommaria” ma esaustiva descrizione dello stessa. Ma come ci si deve comportare in questi casi? Anzitutto il paziente deve rivolgersi al proprio medico di famiglia, il quale dovrà fare una relazione delle condizioni cliniche del paziente (che si presume conosca a priori, sia pur sommariamente), il quale invierà la domanda di invalidità all’Inps di residenza corredata, appunto, dalla sua relazione. L’Ente in questione dovrà convocare il paziente per essere sottoposto alla visita medico-legale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per le visite ordinarie, entro 15 giorni se l’accertamento riguarda una patologia oncologica. Ciò in base alla Legge 102/2009. Tale procedimento prevede tuttavia anche dei necessari tempi di definizione, in base alla Circolare Inps n. 131 del 28/12/2009 e la Determinazione n. 1 del 25/1/2011, le quali confermano indirettamente una durata massima di 120 giorni del procedimento amministrativo e, se decorso tale termine l’interessato non avrà alcun riscontro, potrà rivolgersi al Tribunale competente, o comunque con l’assistenza di un patronato o di un legale di fiducia. Nel  caso la persona che ha fatto domanda non venisse convocata per essere sottoposta alla visita medico-legale di accertamento entro il massimo di 4 mesi dalla data di presentazione della domanda, può fare sollecito all’Inps oppure presentare ricorso al TAR tramite l’assistenza di un legale. In questo caso sarà il Tribunale a nominare un medico terzo che accerterà le condizioni di salute dell’interessato. Una volta effettuata la visita di accertamento dello stato invalidante che comprenderà la descrizione della patologia e relativa percentuale di invalidità, l’Inps emetterà il cosiddetto Verbale che invierà al paziente entro 120 giorni tramite raccomandata A/R, o in taluni casi tramite Pec. Tale documentazione viene emessa in duplice copia: in una sono contenuti tutti i dati del richiedente e le valutazioni specifiche, nell’altra è riportato il giudizio finale. Fin qui trattasi della normale procedura con i tempi su indicati, ma purtroppo non è raro che in molte zone i tempi non siano rispettati e, pur volendo considerare un minimo di tolleranza, il richiedente può “intimare” all’Ente il rispetto delle normative in corso con richiesta di giustificazione entro e non oltre 30 giorni. Va precisato che vi sono pazienti che, presentando una evidente e documentata situazione patologica invalidante, a seguito del Verbale di accertamento con eventualmente riconosciuta l’invalidità del 100% e relativa indennità di accompagnamento, hanno necessità per il proprio sostentamento in tempo reale di fruire dell’importo previsto che, per il 2026, ammonta a 552,57 euro mensili per 12 mensilità (senza tredicesima), per un totale annuo di 6.630,84 euro. Questa prestazione, erogata dall'Inps per invalidi totali o ciechi assoluti (100%), è indipendente dal reddito e non è soggetta a tassazione Irpef. Solitamente la Commissione medica è composta un medico specialista in Medicina Legale, cui spetta la presidenza, due medici dipendenti o convenzionati con l’ASL di cui uno specialista in Medicina del Lavoro, da uno specialista delle Discipline Neurologiche, Psichiatriche o Psicologiche nel caso che la persona sottoposta a visita sia affetta da una menomazione psichica o intellettiva, integrate da un medico dell'Inps quale componente effettivo, da un sanitario rappresentante l'associazione di categoria di appartenenza dell'invalido da visitare: ANMIC, UIC, ENS. ANFAS. Non possono far parte della Commissione i medici curanti dei pazienti esaminati. Un’ultima osservazione: il paziente convocato dalla Commissione medica può farsi accompagnare da persona di sua fiducia, e se ne dà il consenso l’accompagnatore può presenziare; a riguardo rilevo che alcune Commissioni “non gradiscono” la presenza del suddetto in quanto sostengono che trattasi di una loro consuetudine, ma si dà il caso che la consuetudine non è una Legge, perciò l’interessato convocato può pretendere la presenza di chi lo accompagna. Possibili “ritorsioni”? Non direi, in quanto questa ipotesi è un mito da sfatare!



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