COSA È BENE SAPERE SULLE PROCEDURE
PER L’ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITÀ
Le parti interessate sono il paziente, il proprio
medico
di famiglia e l’Inps di zona quale ente erogatore
di Ernesto Bodini
Da tempo è più che “fisiologico” che con l’aumento
dell’età (ma anche prima) si possono contrarre una o più patologie, spesso
croniche e invalidanti e, in questi casi, vi è la necessità che vengano
attestate dagli Enti sanitari preposti, fra questi la Commissione di Invalidità
Civile dell’Inps. È una procedura di diritto e d’obbligo allo stesso tempo, sia
per l’accertamento della condizione fisica e/o psichica e sia per il
riconoscimento dell’eventuale stato invalidante (temporaneo o irreversibile)
con relativa percentuale di invalidità e “sommaria” ma esaustiva descrizione
dello stessa. Ma come ci si deve comportare in questi casi? Anzitutto il paziente
deve rivolgersi al proprio medico di famiglia, il quale dovrà fare una
relazione delle condizioni cliniche del paziente (che si presume conosca a
priori, sia pur sommariamente), il quale invierà la domanda di invalidità
all’Inps di residenza corredata, appunto, dalla sua relazione. L’Ente in
questione dovrà convocare il paziente per essere sottoposto alla visita
medico-legale entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda per le visite ordinarie, entro 15 giorni se l’accertamento riguarda una patologia
oncologica. Ciò in base alla Legge 102/2009. Tale procedimento prevede tuttavia
anche dei necessari tempi di definizione, in base alla Circolare Inps n. 131
del 28/12/2009 e la Determinazione n. 1 del 25/1/2011, le quali confermano
indirettamente una durata massima di 120 giorni del procedimento amministrativo
e, se decorso tale termine l’interessato non avrà alcun riscontro, potrà
rivolgersi al Tribunale competente, o comunque con l’assistenza di un patronato
o di un legale di fiducia. Nel caso la
persona che ha fatto domanda non venisse convocata per essere sottoposta alla
visita medico-legale di accertamento entro il massimo di 4 mesi dalla data di
presentazione della domanda, può fare sollecito all’Inps oppure presentare
ricorso al TAR tramite l’assistenza di un legale. In questo caso sarà il
Tribunale a nominare un medico terzo che accerterà le condizioni di salute
dell’interessato. Una volta effettuata la visita di accertamento dello stato
invalidante che comprenderà la descrizione della patologia e relativa percentuale
di invalidità, l’Inps emetterà il cosiddetto Verbale che invierà al paziente entro 120 giorni tramite raccomandata
A/R, o in taluni casi tramite Pec. Tale documentazione viene emessa in duplice
copia: in una sono contenuti tutti i dati del richiedente e le valutazioni
specifiche, nell’altra è riportato il giudizio finale. Fin qui trattasi della
normale procedura con i tempi su indicati, ma purtroppo non è raro che in molte
zone i tempi non siano rispettati e, pur volendo considerare un minimo di
tolleranza, il richiedente può “intimare” all’Ente il rispetto delle normative
in corso con richiesta di giustificazione entro e non oltre 30 giorni. Va
precisato che vi sono pazienti che, presentando una evidente e documentata
situazione patologica invalidante, a seguito del Verbale di accertamento con
eventualmente riconosciuta l’invalidità del 100% e relativa indennità di
accompagnamento, hanno necessità per il proprio sostentamento in tempo reale di
fruire dell’importo previsto che, per il 2026, ammonta a 552,57 euro mensili per
12 mensilità (senza
tredicesima), per un totale annuo di 6.630,84
euro. Questa prestazione, erogata dall'Inps per invalidi totali o ciechi
assoluti (100%), è indipendente dal reddito e non è soggetta a tassazione
Irpef. Solitamente la Commissione medica è composta un
medico specialista in Medicina Legale, cui spetta la presidenza, due medici
dipendenti o convenzionati con l’ASL di cui uno specialista in Medicina del
Lavoro, da uno specialista delle Discipline Neurologiche, Psichiatriche o
Psicologiche nel caso che la persona sottoposta a visita sia affetta da
una menomazione psichica o intellettiva, integrate da un medico dell'Inps quale componente effettivo, da un sanitario rappresentante l'associazione di categoria di
appartenenza dell'invalido da visitare: ANMIC, UIC, ENS. ANFAS. Non possono far parte della Commissione i medici
curanti dei pazienti esaminati. Un’ultima osservazione: il paziente convocato
dalla Commissione medica può farsi accompagnare da persona di sua fiducia, e se
ne dà il consenso l’accompagnatore può presenziare; a riguardo rilevo che
alcune Commissioni “non gradiscono” la presenza del suddetto in quanto sostengono
che trattasi di una loro consuetudine, ma si dà il caso che la consuetudine non
è una Legge, perciò l’interessato convocato può pretendere la presenza di chi
lo accompagna. Possibili “ritorsioni”? Non direi, in quanto questa ipotesi è un
mito da sfatare!
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