QUANDO POTREMO SMETTERE DI “CONDANNARE” IL SSN?
LA STRADA È ANCORA LUNGA E TORTUOSA. NONOSTANTE LE LEGGI
A tutt’oggi non c’é un minimo spiraglio di possibilità, anche se
nel frattempo in alcune Regioni si sta portando avanti la creazione di nuovi
ospedali…, ma intanto sono ancora molte le esigenze disattese, compresa
l’emigrazione di pazienti dal sud al nord nella speranza di una migliore
garanzia di cure.
di Ernesto Bodini
È
evidente che in ambito sanitario in continua emergenza, seguita dalla
preoccupazione generale… più o meno responsabile. Le esigenze di cure della
popolazione italiana sono sempre più impellenti e, nonostante gli “sforzi” di
tutti gi operatori sanitari in forza, a mio modesto avviso, gli stessi non
vanno di pari passo con quelli dei politici-amministratori, quanto meno di
alcuni a livello nazionale. Fatta questa premessa va sottolineato che di fronte
alla carenza (obiettiva) di medici, infermieri e tecnici nelle varie
specialità, come pure di altre risorse umane nell’ambito del SSN (ospedali e
territorio), non sono motivi sufficienti per non garantire le necessarie
prestazioni sia medico-sanitarie che chirurgiche, ancorché a carattere di
urgenza. Ciò in merito al principio giuridico e alla ratio dal quale si evince che, quando una Legge o una Norma
conclamate sono in vigore ma che per una
qualche ragione non possono essere
applicate, le stesse andrebbero modificate od abolite. Si prenda, ad
esempio, l’esigenza di sottoporsi ad
esami strumentali o ad interventi chirurgici prescritti con urgenza, o comunque
in tempi brevi, prima che le patologie abbiano una evoluzione e conseguenze
negative. L’elenco a riguardo non sarebbe breve, ma più “banalmente” si
potrebbe citare l’intervento di cataratta, il quale solitamente richiede (ambulatorialmente
in ospedale) la rimozione del cristallino per essere sostituito, possibilmente
in tempi utili… a seconda della presunta evoluzione di tale patologia; in caso
contrario la condizione del visus potrebbe peggiorare condizionando non poco la
qualità di vita del paziente. È pur vero che la maggior parte di questi
pazienti è over 65-70 anni, quindi non più in età lavorativa, ma questo non è
certo un buon motivo per “ritardare” l’intervento prescritto. Se poi i casi
coinvolgono operatori sanitari, anch’essi pazienti e ancora in età di lavoro,
il “dramma” si moltiplica. A questo punto la domanda é: che fare? È implicita la
segnalazione preventiva da parte dei pazienti interessati alle autorità
politico-sanitarie di riferimento con un formale atto di diffida a titolo cautelativo, con
l’intento di allertare chi dovrebbe (o avrebbe dovuto) “preventivare” questi
eventi…, sia pur in considerazione delle note criticità che si perpetuano da oltre
un ventennio. Del resto è implicito che chi svolge per scelta un ruolo di
amministratore della cosa pubblica, debba considerare ogni sorta di difficoltà (quindi
non solo godere degli onori) non disgiunte dalle relative responsabilità;
diversamente è bene lasciare il ruolo ad altri magari più “avveduti”, lungimiranti,
più intraprendenti, e quindi più capaci…
Legge di conversione sulle Liste di Attesa del DL 7/6/2024 n. 73
La
Legge n. 107 del 29/7/2024, contenente misure urgenti per la riduzione delle
liste di attesa delle prestazioni sanitarie è in vigore dall’1 agosto 2024. Le liste di attesa
tornano di competenza delle Regioni, mentre il Ministero della Salute
interverrà in caso di discordanze e/o malfunzionamenti. Inoltre, presso
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) è istituita la
Piattaforma nazionale per le liste d’attesa di cui si avvale il ministero della
Salute per conoscere i tempi di attesa delle prestazioni, Regione per Regione.
È istituito anche il Cup regionale o intraregionale, come pure è prevista una
metodologia per il superamento del tetto di spesa per l’assunzione del
personale sanitario a partire dal 2025. Al fine, inoltre, di promuovere e assicurare l’efficacia e la
tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti, e
di superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali,
un predetto Organismo può esercitare il potere di accesso presso le aziende e
gli enti del SSN, e questo presso le A.O.U. e i Policlinici Universitari, gli
erogatori privati accreditati, e gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. L’Organismo può avvalersi anche del supporto del Comando
Carabinieri. Va precisato che le visite diagnostiche e specialistiche sono
effettuate anche nei giorni di sabato e domenica (con possibilità di prolungare
la fascia oraria), ciò a fine di garantire il rispetto dei tempi di erogazione
delle prestazioni sanitarie, onde evitare anche le degenze prolungate dovute
alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, nel limite massimo
delle risorse disponibili. Presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera è
assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e
corrispondente attività libero-professionale, la quale è soggetta a verifica da
parte della Direzione Generale aziendale. Tra i vari articoli del disegno di
Legge, l’art. 3 introduce una serie di misure specifiche per l’adeguamento del
sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, a cominciare dal Centro
Unico di Prenotazione (CUP), in quanto gli erogatori sanitari, sia pubblici che
privati accreditati, saranno obbligati a utilizzare il CUP regionale o
infra-regionale; tale sistema centralizzato e informatizzato gestisce l’intera
offerta dei servizi sanitari, includendo quelli del SSN, in regime
convenzionato e intramoenia. Per quanto riguarda le modalità di accesso alle
prestazioni sanitarie il Senato ha introdotto specifiche modalità di accesso
alle prestazioni per diverse categorie di pazienti. Tra questi da considerare Cronicità e Fragilità: la presa in
carico delle malattie croniche, degenerative e rare sarà gestita direttamente,
senza bisogno di intermediazione da parte del paziente; Sintomi Acuti: le prenotazioni per prestazioni necessarie a sintomi
o eventi acuti potranno essere effettuate direttamente al CUP; Malattia Mentale e Dipendenze:
l’accesso a prestazioni per malattie mentali e dipendenze patologiche sarà
diretto; Screening: l’accesso a
programmi di screening per la diagnosi precoce di patologie oncologiche o
cronico-degenerative sarà a chiamata. Trasparenza
delle Agende: gli erogatori sanitari saranno tenuti a garantire la piena
trasparenza delle agende, mostrando le prenotazioni effettuate e i posti
disponibili per ogni prestazione; Sistema
di disdetta: il CUP attiverà un sistema di disdetta per ricordare ai
pazienti la data della prestazione sanitaria, richiedendo conferma o
cancellazione delle prenotazioni almeno due giorni lavorativi prima, e questo
sistema permetterà di ottimizzare le agende di prenotazione seguendo linee di
indirizzo nazionali; Sanzioni per
assenti senza giustificazione: sono previste sanzioni anche per i pazienti
che non si presentano agli appuntamenti senza giustificata disdetta,
obbligandoli al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo
della prestazione (ticket). Una personale osservazione: posto che queste
innovazioni diano i risultati prefissi, non è dato a sapere come possano
attivarsi i pazienti che sono sprovvisti di una postazione online, o che non
hanno dimestichezza per il relativo uso: pare che questi rappresentino il
20-30% della popolazione. Possibile che a quegli “illuminati” politico-gestori
non sia venuto in mente come andare incontro a questi nostri connazionali
tecnicamente non informatizzati? Va anche precisato che non esiste una Legge (o
norma) che imponga l’obbligo di essere dotati di una postazione online. Come al
solito il progresso tecnologico (e quindi anche il politico-gestore) penalizza
i cittadini meno abbienti e privi di ogni capacità di autogestione.
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