Sondando gli acronimi
in Medicina e Sanità
Una “nuova” sigla per
un “nuovo” impegno
di
Ernesto Bodini
Spesso il lettore
comune che sfoglia pagine di sanità o di scienza è frettoloso e non si sofferma
quasi mai sulle sigle (acronimi) che, per motivi di brevità e di spazio, sono
citate in articoli redazionali o specifici, ma che hanno ugualmente molta
importanza. Una di queste è l’E.C.M. (Educazione Continua in Medicina), un
termine che ha quasi un ventennio di vita ed introdotto per significare il
rapido sviluppo, in campo medico-sanitario, delle conoscenze biomediche e delle
innovazioni tecnologiche, e il conseguente dovere degli operatori sanitari
(pubblici e privati) di aggiornarsi costantemente attraverso programmi di
attività formative per mantenere elevato
il loro grado di professionalità. Nel nostro Paese il programma di E.C.M. è
stato introdotto con il Dlgs n. 229 del 19/6/1999 con l’obiettivo di soddisfare
i “bisogni” formativi degli operatori sanitari (medici, infermieri, tecnici di
radiologia, fisioterapisti, etc.), stabilendo che ognuno di essi debba
obbligatoriamente partecipare ad eventi accreditati che gli consentano di
acquisire crediti formativi riconosciuti. L’elaborazione di tale programma è
affidata ad una Commissione ministeriale per la Formazione Continua, con il
compito di definire sia il numero dei crediti formativi che devono essere
maturati nel corso degli anni, sia i requisiti per l’accreditamento delle
attività formative e dei soggetti che le organizzano. Ma in concreto cosa sono i
crediti formativi E.C.M.? Rappresentano una vera e propria valutazione dell’impegno
e del tempo dedicato all’aggiornamento: una giornata di formazione E.C.M.
corrisponde sino a 10 crediti formativi che, per il primo quinquennio 2002-2006,
ad esempio, sono stati fissati in complessivi 150 (punti).
Per questo primo
periodo i 150 crediti obbligatori per tutte le professioni di area medico-scientifico-sanitaria
erano da acquisire in cinque anni, con un obbligo progressivo di crediti da 10
per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50) con un minimo
annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l’anno frequentato,
e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l’anno
stesso. Il “valore” in crediti indica esclusivamente la rilevanza professionale
dell’attività formativa ai soli fini del programma nazionale. Una realtà,
questa, che non solo “giustifica” l’assenza periodica degli operatori sanitari
dal loro posto di lavoro, ma può contribuire in qualche modo ad una migliore “trasparenza”
della professionalità di tutti gli interessati al programma di aggiornamento.
Un fatto di coscienza, a mio avviso, ma anche di “garanzia” nei confronti delle
istituzioni e dei cittadini-utenti. Ad eccezione dei casi di esonero o di esenzione,
ogni medico e odontoiatra iscritto all’Albo è tenuto ad essere in regola con i
crediti ECM, indipendentemente dal settore di attività. Tuttavia, allo
stato attuale, non sono previste sanzioni specifiche per il medico che non
abbia conseguito il numero di crediti E.C.M. necessario. Ed anche se c’è chi sostiene
che l’obbligo ECM sia più morale che sostanziale, rimane il fatto che l’aggiornamento
in tema di Medicina e Sanità in particolare, è azione di coscienza a favore sia
del professionista che del destinatario-paziente, tanto da ricordare il
concetto che si cura una persona malata e non la malattia;
quest’ultima, invece, la si sconfigge… Quindi, non cura della salute, ma tutela
della salute.
La foto in basso è Faliero Bossolesi
La foto in basso è Faliero Bossolesi
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