AMERICA
E ITALIA: IN SINTONIA CON LA “LEGGE DEL FAR WEST?”
La saggezza vuole che i reati siano puniti
con più concreti provvedimenti restrittivi, diversamente è inutile far “resuscitare”
Cesare Bonesana Beccaria, la cui opera è apprezzata da tutti ma spesso soltanto
dal punto di vista didattico...
di Ernesto Bodini
Forse
era scontato. Nelle Università della Georgia (USA) si potrà girare armati
(purché le armi da fuoco siano non visibili), e tale disposizione di legge voluta
dal governatore dello Stato Nathan Deal, entrerà in vigore dal prossimo luglio.
L’Italia ha pensato bene di “imitare” in qualche modo lo Stato americano
portando alla Camera una nuova normativa sulla legititma difesa, in attesa ora
di essere approvata dal Senato. Il provvedimento, che per certi versi stride
con i principi costituzionali, ha visto 225 favorevoli e 166 contrari: in
sostanza le “vittime di aggressione” potranno difendersi imbracciando un’arma e
sparare all’interno della propria abitazione e solo di notte (come se alla luce
del sole il rischio di aggressione si attenuasse...). Al di là delle polemiche
e dall’eventuale approfondimento in materia giuridico-penale, vorrei evidenziare
che alcuni Parlamentari, non solo statunitensi, probabilmente si sono fatti
influenzare dall’epopea del Far West, dove regnava la legge della pistola più
veloce, e dove in quasi tutti gli Stati non sempre era presente un Giudice e
tanto meno una legge (“ad hoc”) a tutela della collettività. Io credo piuttosto
che il problema della violenza vada affrontato con la maggior presenza dei
tutori dell’Ordine (anche se dovesse richiedere un maggior impegno di risorse
finanziarie), con la riduzione del flusso di immigrazione (e qui il concetto di
razzismo è ben fuori luogo), e con le certezza della pena. Inoltre, mi permetto
di rilevare che nel nostro Paese pare evidente che la recente legge del
23/3/2016, n. 41 relativa ai delitti di omicidio stradale e di lesioni
personali stradali (in vigore dal 25/3/2016) non stia dando i risultati
sperati: in un anno si sono verificati diversi reati in proposito, e questo non
sembra essere un sufficiente deterrente in quanto resta da stabilire
l’effettività della pena: durata e mantenimento della stessa.

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