AMERICA
E ITALIA: IN SINTONIA CON LA “LEGGE DEL FAR WEST?”
La saggezza vuole che i reati siano puniti
con più concreti provvedimenti restrittivi, diversamente è inutile far “resuscitare”
Cesare Bonesana Beccaria, la cui opera è apprezzata da tutti ma spesso soltanto
dal punto di vista didattico...
di Ernesto Bodini
Forse
era scontato. Nelle Università della Georgia (USA) si potrà girare armati
(purché le armi da fuoco siano non visibili), e tale disposizione di legge voluta
dal governatore dello Stato Nathan Deal, entrerà in vigore dal prossimo luglio.
L’Italia ha pensato bene di “imitare” in qualche modo lo Stato americano
portando alla Camera una nuova normativa sulla legititma difesa, in attesa ora
di essere approvata dal Senato. Il provvedimento, che per certi versi stride
con i principi costituzionali, ha visto 225 favorevoli e 166 contrari: in
sostanza le “vittime di aggressione” potranno difendersi imbracciando un’arma e
sparare all’interno della propria abitazione e solo di notte (come se alla luce
del sole il rischio di aggressione si attenuasse...). Al di là delle polemiche
e dall’eventuale approfondimento in materia giuridico-penale, vorrei evidenziare
che alcuni Parlamentari, non solo statunitensi, probabilmente si sono fatti
influenzare dall’epopea del Far West, dove regnava la legge della pistola più
veloce, e dove in quasi tutti gli Stati non sempre era presente un Giudice e
tanto meno una legge (“ad hoc”) a tutela della collettività. Io credo piuttosto
che il problema della violenza vada affrontato con la maggior presenza dei
tutori dell’Ordine (anche se dovesse richiedere un maggior impegno di risorse
finanziarie), con la riduzione del flusso di immigrazione (e qui il concetto di
razzismo è ben fuori luogo), e con le certezza della pena. Inoltre, mi permetto
di rilevare che nel nostro Paese pare evidente che la recente legge del
23/3/2016, n. 41 relativa ai delitti di omicidio stradale e di lesioni
personali stradali (in vigore dal 25/3/2016) non stia dando i risultati
sperati: in un anno si sono verificati diversi reati in proposito, e questo non
sembra essere un sufficiente deterrente in quanto resta da stabilire
l’effettività della pena: durata e mantenimento della stessa.
Allora,
la mia riflessione è la seguente: a cosa serve da parte di chiunque chiamare in
causa Cesare Bonesana Beccaria (1738-1794), il noto autore dell’opera dei “Delitti e delle pene” (1764) e quale
illuminato in questo ambito, se poi in pratica avviene il contrario? Troppe volte
nell’ostentare la propria professione a vario titolo si citano personaggi illustri che hanno fatto storia, ed altrettante troppe volte non si mettono in
pratica nemmeno i principi ispiratori adducendo tale “impossibilità” alla estrema
differenza dei tempi? Troppo comodo, a mio avviso, affermare: “Erano altri tempi”, “I tempi sono cambiati”; ma se anche
volessimo accettare tali “giustificazioni”, va anche detto che la schiavitù in
determinati Paesi apparteneva ad altri tempi, e oggi in molti Paesi è stata
soppressa. In conclusione. È proprio necessario essere dei giuristi, degli
esperti costituzionalisti, avvocati e quant’altro per commentare questa realtà
e opponendosi a legislazioni troppo permissive che possono aprire la strada ad
un maggior numero di reati, proprio in ragione del fatto di potersi armare
ormai in modo... più lecito? Il concetto della pace tra i popoli va garantito
diversamente, non solo con una costante e corretta informazione dei diritti e
dei doveri, ma anche facendo tesoro del pregresso, ossia che da quando esiste
l’uomo, la storia ha insegnato che la (reale) privazione della sua libertà ha
sortito gli effetti di un ottimo deterrente, rispettandone nel contempo la sua
dignità.
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