È sempre
il momento giusto per far conoscere le proprie rimostranze
QUANDO I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI PENALIZZANO IL
PENSIONATO
CON
L’AGGRAVANTE DELLA NON DIVULGAZIONE… IN TEMPO UTILE
di
Ernesto Bodini
È un bel
dire ogni volta che si viene invitati (dalle Istituzioni) a conoscere ed
osservare la Costituzione della Repubblica Italiana, se poi alla resa dei
conti, alcuni articoli della stessa non sono rispettati proprio dalle stesse
Istituzioni, come ad esempio l’art. 3, e a riguardo inviterei i miei
connazionali a prenderne atto. Ma non solo. Nello specifico, quando si parla di
diritti (e ovviamente anche di doveri) è automatico che tutto ruota attorno
alla politica, o meglio, al modo di condurre la politica (qualunque siano le
fazioni) da parte dei 945 Parlamentari
tra Camera e Senato formanti il Parlamento, peraltro profumatamente retribuiti
e, come se non bastasse, ancora fruitori di determinati privilegi… E qui non
vado oltre per citare due recenti “innovazioni” introdotte dall’attuale Governo,
assai discutibili in quanto non certo a favore del comune cittadino (suddito
del sistema del momento, ma anche di momenti passati…). Per la prima mi riferisco
alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 70 del 10 marzo/30 aprile 2015 -
G.U. del 6/5/2015 (e per estensione alla Circolare INPS n. 125 del 25/6/2015)
relativa alla bocciatura del blocco degli adeguamenti pensionistici
(2012/2013), in merito ai quali ai circa 4 milioni di pensionati interessati
veniva rimborsato circa il 12% del dovuto, mentre il restante “saldo” dell’88%
lo Stato non sarebbe stato in grado di corrisponderlo perché avrebbe “sforato”
il bilancio delle stesso. Quindi si è trattato di un acconto che lo Stato ha
definito essere semplicemente un “bonus”. Di fatto, per questa inottemperanza,
non si è più visto elevarsi alcun scudo per sollecitare il riconoscimento del
suddetto rimborso: solo uno sparuto numero di persone, pare, ha fatto personale
rimostranza al firmatario del Decreto in merito alla Sentenza citata.
Più
recentemente, invece, il pagamento delle pensioni che questo mese è avvenuto
(per i correntisti bancari) il 5 gennaio scorso, ovvero il 2° giorno “pagabile”
anziché il 1° come sinora convenzionalmente avvenuto. Questa “posticipazione”
di 1 giorno non è certo addebitabile ad errori meccanografici, informatici o di
altro genere, bensì la “ratio”, come è facilmente intuibile, sta nel fatto che
lo Stato ha fruito degli interessi che, sia pur di un solo giorno, ma
moltiplicati per tutti i pensionati con accredito in banca, hanno prodotto un
risparmio in qualche modo ragguardevole. Ma non basta. La legge n. 109/2015 sulla
rivalutazione delle pensioni, all’art. 6
al titolo Pagamento pensioni al 1° del mese e Garanzie imprese per TFR,
dispone testualmente (paragrafo A): “A
decorrere dal 1° giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2016, tali trattamenti siano
erogati, anziché il giorno 10, il primo giorno di ciascun mese (o, “se festivo
o non bancabile”, il giorno successivo), ad eccezione del mese di gennaio 2016,
per il quale il pagamento viene stabilito per il secondo giorno bancabile”;
il paragrafo B dispone: “A decorrere dal 2017, i pagamenti siano
effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese”. Ora, se
quest’ultimo provvedimento approvato dal Parlamento con tanto di Decreto, non
ha trovato opposizione, ancora una volta viene da chiedersi quale sia la ratio che “giustifica” il ritardo di un
giorno del pagamento delle pensioni di milioni aventi diritto. Anche in questo
caso, come nel precedente, si potrebbe dedurre che lo Stato ha emanato tale
disposizione unicamente per far cassa, e quel che è peggio, sulla maggioranza
dei cosiddetti monoreddito (su 16 milioni di pensionati circa 6 milioni non
raggiungono 1.000 euro al mese) e, tanto per gradire, del primo e del secondo
provvedimento non si è avuta preventiva notizia da parte degli Organi preposti,
pubblici e privati. Una sorta di omertà che non è certo in linea con i principi
della Costituzione che, proprio perché sempre decantata da chicchessia, implica
il concetto della trasparenza tout-court.
A chi legge le ovvie deduzioni ed, eventualmente, un contributo a diffondere
quello che potrebbe essere inteso come un “sopruso”, termine che in questo caso ben
si addice poiché penalizzante il suddito, il debole, il tartassato, il
trasparente…, peraltro quasi mai evasore!
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