OGNI ESPERIENZA NON VA DIMENTICATA
Ma è bene avere un approccio più costante e diretto con
la Medicina
per non perdere la fiducia nell’utilità delle
vaccinazioni e in chi ci cura
di Ernesto Bodini
Anche se ha lasciato gli effetti di molte
conseguenze, sia pur lentamente ci stiamo dimenticando della pandemia da
Covid-19 che sembra essersi estinta tra il 2023 e il 2024, e con essa le
numerose diatribe sulle ipotesi dell’origine e a seguire la “penosa” vicenda della
obbligatorietà del vaccino. E proprio in merito a quest’ultimo aspetto si sono
fatti più commenti in quanto molti si sono chiesti perché la tanto discussa
obbligatorietà non è stata imposta con un apposito Decreto Legge. Non volendo
entrare in merito in quanto non addetto ai lavori, per una sorta di analogia
vorrei richiamare l’attenzione in merito alla vaccinazione antipoliomielitica
che, seppur datata, la sua emanazione in fatto di obbligatorietà, credo valga la pena rievocare alcuni dati epidemiologici che hanno convinto i governanti dell’epoca a promulgare un Decreto.
L’epoca in questione riguarda la IV Legislatura (Disegno di Legge n. 1320), durante
la quale i ministri furono: della Sanità Luigi Mariotti (1912-2004) in carica
dal luglio 1964 al febbraio 1966; del Tesoro Emilio Colombo (1920-2013) in
carica dal 22/6/21963 al 6/8/1970; dell’Interno Paolo Emilio Taviani
(1912-2001) in carica dal 21/2/1962 al 21/6/1963. Ma diamo uno sguardo
all’epidemiologia del virus polio di un certo periodo. Ad esempio dal 1959 al
1964 si sono registrati 18.015 casi di cui 1.422 mortali, e che dal 1958 ad
inizi del 1964 era disponibile il vaccino Salk, e in quel periodo era in corso
la vaccinazione facoltativa, mentre dal 1° marzo 1964 si è passati alla vaccinazione
(facoltativa) con il metodo Sabin. Per la precisione dal 1° gennaio 1958 al 31
dicembre 1963 sono stati vaccinati con il Salk 3.280.155 soggetti; mentre con
il vaccino Sabin dal 1° marzo 1964 al 15 maggio 1965 sono stati vaccinati
7.553.701 soggetti. A fronte di questa ecatombe il Ministero della Sanità (ministro Giacomo Mancini dal dicembre 1963 a luglio 1964),
sentito il Consiglio superiore di Sanità nella seduta del 30/7/1964, introdusse la vaccinazione antipoliomielitica,
decretandone carattere di volontarietà, ma che per una serie di ragioni anche
logistiche non fu recepita dall’intera popolazione e, dati i favorevoli
riscontri sino a quel momento ottenuti, si ritenne adire ad una propaganda per
l’istituzione della obbligatorietà della vaccinazione Sabin che, come è noto,
avvenne con l’emanazione della Legge n. 51 del 4/2/1966, poi riconfermata e aggiornata nel
quadro dell'obbligo vaccinale scolastico dalla Legge 31
luglio 2017, n. 119. Dal
2002 l'Italia e tutta la Regione OMS
Europa, è stata definita una Regione “polio-free”. Non esistono cure per la
poliomielite, ma solo trattamenti mirati a gestire i sintomi della malattia.
L'unico modo per evitare la malattia è la prevenzione tramite vaccinazione.
Il prof. Jonas E. Salk ebbe il merito di realizzare per primo un vaccino antipolio, che inizialmente non diede i più confortanti riscontri; successivamente il prof. Albert B. Sabin (nella foto con Salk) mise a punto un vaccino più sicuro e più facile da somministrare; una realizzazione che fu prima “accolta” in alcuni Paesi dell’Est, e solo in seguito in America e nel resto del mondo. Con questo breve articolo non ho inteso mettere necessariamente a confronto il valore dei due scienziati (che peraltro ambedue non vollero brevettare il loro vaccino), ma piuttosto il fatto che quando si tratta di epidemie e di vaccinazioni, sarebbe bene documentarsi il più possibile e, per quanto riguarda i tempi di realizzazione dei diversi vaccini contro il Covid-19, fa ancora discutere la non emanazione di un apposito Decreto Legge per l’obbligatorietà... in quanto non sono mancate molte polemiche, contraddizioni, opinioni controverse, oltre a dover considerare coloro che hanno contratto una patologia cronica e invalidante proprio a seguito della vaccinazione. In Italia la tutela per i danni permanenti derivanti dal vaccino anti Covid-19 è regolata dalla Legge n. 210 con Decreto Legge 44/2021. La normativa prevede due strade distinte per chi ha subito complicanze di tipo irreversibile: l'indennizzo statale e il risarcimento del danno in sede civile. L'indennizzo è una misura di solidarietà sociale erogata dallo Stato. Non richiede di dimostrare una "colpa" medica o del produttore, ma serve unicamente a comprovare il nesso di causalità (il legame diretto) tra la somministrazione del vaccino e la lesione permanente. In buona sostanza dovremmo tutti sapere che nessun farmaco, anche il più banale, è privo di effetti collaterali, ovviamente compresi anche i vaccini. Ma per “acquietare” un po’ gli animi della popolazione, a mio modesto avviso, sarebbe utile che le Istituzioni di tanto in tanto incontrassero i cittadini spiegando loro che la Medicina ha moltissime potenzialità, ma anche molti limiti; oltre a sensibilizzare i medici ad un maggior rapporto relazionale: da qui l’effetto della cosiddetta compliance. Un’ultima considerazione: in questi ultimi anni sono disponibili alcuni vaccini per prevenire, ad esempio, l’herpes zoster e la polmonite particolarmente indicati agli ultra 65enni, peraltro a carico del Servizio sanitario nazionale.
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